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COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E CONCORDATO SEMPLIFICATO: - ANALISI DELLA NUOVA DISCIPLINA

Immagine del redattore: studiocarisistudiocarisi

L' Avv. Carisi ha realizzato questo scritto in qualità di esperto del settore.


La Legge 21.10.2021 n. 147 (Gazz. Uff. 23.10.2021, n. 254) di conversione del D.L. 24.07.2021 n. 118, (c.d. Decreto Pagni), che prevede misure urgenti in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale, introduce nel nostro ordinamento dei nuovi strumenti per la soluzione della crisi d’impresa. L’imprenditore, a partire dal 15/11/2021, oltre agli strumenti ordinari attualmente previsti dall’ordinamento come il concordato preventivo c.d. in bianco o prenotativo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il piano attestato di risanamento, grazie al d.l. n. 118/2021, avrà a disposizione l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa e, in caso di esito negativo delle trattative per mancata disponibilità da parte dei creditori, la possibilità di utilizzare una nuova forma di concordato c.d. semplificato.


In particolare, l’istituto della composizione negoziata, prevede preliminarmente per l’accesso alla procedura, un sorta di autocertificazione da parte dell’imprenditore della propria situazione patrimoniale, finanziarie ed economica, attraverso la compilazione di una check-list e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del piano di risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, disponibile sulla piattaforma messa a disposizione dalle Camere di Commercio territoriali. Con la stessa procedura, all’imprenditore istante, verrà designato la nomina di un esperto, il quale avrà il compito di facilitare e accompagnare l’imprenditore nelle trattative con le parti coinvolte, oltre ad avere un ruolo di verifica della fattibilità della proposta. Nell’ipotesi in cui le trattative proposte con il piano della procedura di composizione negoziata della crisi, per ragioni non imputabili all’imprenditore proponente, non dovesse concludersi positivamente, lo stesso avrà la possibilità di avvalersi della procedura del nuovo concordato semplificato. L’istituto della composizione negoziata della crisi, avendo natura prevalentemente negoziale, il Tribunale viene chiamato in causa solo per decidere sull’autorizzazione alla eventuale richiesta di misure premiali, mentre il concordato semplificato, è una procedura di natura giudiziale, quindi si svolge interamente sotto la vigilanza del Tribunale e di organi nominati allo scopo (ausiliario e liquidatore).





Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale


Con la pubblicazione della Legge 21.10.2021 n. 147 (Gazz. Uff. 23.10.2021, n. 254) è stato convertito il D.L. 24.07.2021 n. 118, (c.d. Decreto Pagni), che prevede misure urgenti in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale.

Il provvedimento - recante “misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” – è stato definitivamente licenziato, dalla Camera, il 21 ottobre 2021.


L’aggettivo urgenti, può essere facilmente spiegato, in quanto trova fondamento e la sua naturale ratio, nell’impossibilità di attendere l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, alla luce della pandemia da COVID-19 e dai suoi effetti devastanti sull’economia, non solo nazionale o dell’Unione Europea, ma addirittura su scale mondiale.


Proprio per queste ragioni, Il d.l. n. 118/2021, è stato emanato in una situazione di crisi emergenziale, che ha imposto al nostro Legislatore ad intervenire per l’introduzione nell’ordinamento di nuovi e “ulteriori strumenti efficaci e meno onerosi” da offrire agli imprenditori per affrontare lo stato di difficoltà finanziarie e/o economiche in cui versano, rispetto a quelle offerte dal Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza. Il fine, è quello di aiutare le imprese che in questo periodo, a causa della pandemia da COVID-19, si trovano a fare i conti con il superamento di situazioni di difficoltà finanziarie. Tale provvedimento emesso in materia di Crisi d’Impresa, si aggiunge a quanto previsto con il Decreto di Liquidità (D.L. n. 23/2020), che aveva già dettato alcune deroghe alla legislazione in materia concorsuale.



L’impianto normativo del d.l. n. 118/2021 e la sua struttura, è stato realizzato grazie al lavoro compiuto in modo brillante e tempestivo, dalla Commissione di Riforma, appositamente costituita con Decreto di nomina del 22/04/2021, presieduta dalla Prof.ssa Ilaria Pagni, ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Firenze. La Commissione all’atto della nomina, si è insediata con il compito di valutare l’opportunità di differire l’entrata in vigore, in tutto o in parte, del “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Inoltre, tra i suoi compiti, vi erano quelli di formulare proposte correttive al medesimo Codice della Crisi, nonché relative alla integrazione dello stesso dei principi attuativi della Direttiva Comunitaria del 20/06/2019, n. 1023 (c.d. Insolvency), ovvero, ancora, adeguatrici del testo normativo del Codice, anche in via temporanea, alle esigenze poste dall’emergenza sanitaria in atto.


Pertanto, la novella in argomento, è stata introdotta proprio per aiutare le imprese che attualmente si trovano in difficoltà finanziarie e gestionali, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19. Tale intento, emerge ulteriormente anche dalla chiara volontà del Legislatore di rinviare ancora una volta l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell’Impresa, che è stato pensato per sostituire la legge fallimentare, ormai in campo da circa ottanta anni e, per questo, oggetto di troppe riforme che, seppur nel tentativo di modernizzarla, non sempre si può dire che tale risultato sia stato ottenuto.


A tale proposito, l’art. 1 del d.l. n. 118/2021, fissa un generale differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D. Lgs. 12/01/2019, n. 14), rinviandolo al 16/05/2022, mentre per le c.d. procedure di allerta, il rinvio è stato posto addirittura al 31/12/2022. In ordine a tale ultimo differimento, i maggiori esponenti della dottrina in materia, sono giunti a pensare che tale parte del Codice della Crisi, probabilmente non vedrà mai la luce (e della mancata realizzazione di questa possibilità, non crediamo che ci siano particolari rimpianti da parte degli operatori interessati). Inoltre, con l’art. 1-bis, del d.l. n. 118/2021, si è provveduto a prorogare alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, il termine per procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative.


Fatta questa doverosa premessa, veniamo al merito della novella introdotta con la legge di conversione del d.l. n. 118/2021, che sarà operativa a partire dal 15/11/2021.


La struttura del testo novellato dal d.l. n. 118/2021, prevede l’introduzione dei seguenti nuovi istituti:


- Composizione negoziata della crisi (artt. 2 e ss.), caratterizzata da:

a) Nomina Esperto con compiti di “facilitatore”

b) Come accedere alla procedura

c) Svolgimento dell'incarico

d) Misure cautelari e protettive

e) Misure premiali

f) Sospensione degli obblighi di conservazione del capitale sociale

g) Gestione dell’impresa in pendenza di trattative

h) Rinegoziazione dei contratti

i) Conclusione delle trattative


- Concordato Semplificato (artt. 18 e 19), caratterizzato da:

a) Cenni sul nuovo istituto

b) Procedura liquidazione del patrimonio

c) Presentazione della proposta

d) Nomina dell’ausiliario

e) Procedura per l’omologazione


- Principali anticipazioni del Codice della Crisi (artt. 20, 21 e 22), caratterizzato da:

a) Cram down fiscale e contributivo

b) Accordi di ristrutturazione dei debiti

c) Estensione del termine e improcedibilità



Composizione negoziata della crisi


Il Decreto, tra le misure di maggiore rilevanza, ha introdotto la nuova procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, istituto volontario che potrà essere utilizzato dall’imprenditore per superare lo stato di crisi della propria impresa a partire dal 15 novembre p.v.


Il presupposto di tale istituto, appare chiaro da quanto si legge nella Relazione illustrativa al D.L. n. 118/2021, che richiamando le principali motivazioni del differimento all’entrata in vigore del Codice della Crisi, le collegano alle difficoltà create alle imprese dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che non avrebbero assicurato la “necessaria gradualità nella gestione della crisi che è richiesta dalla situazione determinata dalla pandemia”, con la conseguenza dei gravi rischi derivanti da dubbi e incertezze nell’ambito della prima applicazione della nuova disciplina. A quanto detto – si legge sempre nella relazione – si somma “la necessità di apportare modifiche alla disciplina fallimentare, al fine di fornire ulteriori strumenti di tipo negoziale e stragiudiziale alla crisi d’impresa, anche in considerazione della permanenza dello stato di emergenza sanitaria, e di anticipare alcune disposizioni dello stesso Codice, ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto, mediante la modifica della Legge fallimentare”.


La procedura, trattandosi di un istituto volontario, ha natura negoziale e stragiudiziale (salvo alcune eccezioni), e consente all'imprenditore commerciale e a quello agricolo (anche sotto soglia) in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono “probabile” la crisi o l'insolvenza, di chiedere, al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale della loro impresa, la nomina di un esperto indipendente.


Quanto sopra, solo se risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.


La definizione di crisi è esplicitata nell’art. 2 del CCII, che così recita: “stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. La circostanza richiamata dalla norma, riferita alla probabilità della crisi, non esclude l’ipotesi di crisi più penetrante. Infatti, l’art. 2 del d.l. n. 118/2021, fa riferimento anche alla probabilità dell’insolvenza, ritenendo che in questo senso, l’art. 2 del d.l. n. 118/2021, per analogia, si riferisca all’art. 2 del nuovo Codice della Crisi, nel quale l’insolvenza è considerata ancora uno stato reversibile, quindi temporaneo e non definitivo.


Per quel che riguarda la nomina dell’esperto, essa avviene a opera di una Commissione costituita presso le medesime Camere di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome.


L’esperto, ha come compito principale quello di agevolare (da qui il termine facilitatore) le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.


a) Nomina del professionista esperto: elenco, requisiti, formazione


Presso la Camera di Commercio, viene a tal proposito formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: 

1) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati, che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

2) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentino di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

3) coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza."


L'iscrizione all'elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione, per come indicata e disciplinata con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che prevede un corso di formazione di 55 ore.


Per i commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, le domande di iscrizione all’elenco dovranno essere presentate agli Ordini professionali di appartenenza, mentre per i soggetti non iscritti in albi professionali, le istanze verranno direttamente presentate alla Camera di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome del luogo di residenza.


L'esperto deve essere indipendente. L'esperto è un soggetto che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c che sancisce le cause d'ineleggibilità e di decadenza. Per questo, è espressamente prescritto che non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.


Inoltre, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato, negli ultimi 5 anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione negoziata.


L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Il Decreto direttoriale del 28/09/2021, nella sezione III, indica le linea guida con il protocollo “di conduzione della composizione negoziata”, individuando i criteri per la verifica dell’indipendenza e l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, riportando in un’apposita piattaforma informatica il test pratico per la verifica della “ragionevole perseguibilità al risanamento”, con annessa check-list.


Una ulteriore caratteristica della nuova figura dell’esperto, sono la riservatezza e la confidenzialità del suo operato. Tali caratteristiche, richiamano quanto è previsto nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza, in ordine alla procedura di allerta. Infatti, nel d.l. n. 118/2021, all’art. 4, co. 3, si prevede espressamente che, “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, ne' davanti all’autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale inquanto compatibili”. In questo modo, si viene a realizzare a tutela dell’esperto, uno scudo penale



b) Come accedere alla procedura: piattaforma, strumenti


L’istanza per accedere alla composizione negoziata va presentata, dall'imprenditore interessato, attraverso apposita piattaforma telematica nazionale (art. 3, d.l. n. 118/2021), gestita dal sistema delle Camere di Commercio, per il tramite di Unioncamere e sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

Su tale piattaforma, sono disponibili diversi strumenti utili alla procedura, la cui struttura è stata disciplinata da un apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28/09/2021, diffuso, nei giorni scorsi, sul sito dello stesso Ministero.

Si tratta di:

- una check-list di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;

- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;

- un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Come già precisato, le disposizioni in argomento, previste in tema di composizione negoziata di cui agli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 del Decreto legge si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.



c) Svolgimento dell'incarico


L'esperto, una volta nominato e accettato l'incarico (non può assumere più di due incarichi contemporaneamente – art. 5, co. 4), è tenuto preliminarmente a convocare l'imprenditore per verificare la sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Ove l’esperto arrivi al convincimento che sussistono i presupposti necessari per risanare l'impresa, si adopererà per incontrare le parti coinvolte e prospettare le possibili soluzioni; viceversa, nell’ipotesi in cui non ravvisasse la presenza degli estremi necessari per risanare l'impresa, lo comunica subito all'imprenditore e al Segretario generale della Camera di Commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.


Ai sensi dell’art. 5, co. 7, l'incarico dell'esperto deve considerarsi concluso se, una volta trascorsi 180 giorni dalla nomina, le parti non hanno trovato, anche dopo una proposta dell'esperto, una soluzione per superare la situazione di crisi. L'incarico comunque può anche proseguire (non oltre ulteriori 180 giorni) se tutti sono d'accordo e se l'esperto accetta, o quando l'imprenditore ha richiesto al tribunale l'adozione di misure protettive e cautelari (artt. 6 e 7).


All’art. 5, co. 6, è prevista una procedura con la quale “le parti convocate, entro tre giorni dalla comunicazione hanno la possibilità di presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione”.


Il comma 8 dello stesso art. 5, dispone che “al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti."


Si segnala inoltre, che il comma 8-ter, introdotto con emendamento in sede di conversione del d.l. n. 118/2021, prevede la preclusione per l’imprenditore di presentare una nuova istanza di nomina dell’esperto prima che sia decorso 1 anno dall’archiviazione dell’istanza stessa ai sensi dell’art. 2, comma 1: “In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2,comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa”.


Infine, il decreto, ha previsto anche il compenso per l’attività svolta dall’esperto. Infatti, all’art. 16, viene specificato che per l'attività svolta l'esperto ha diritto a un compenso commisurato in misura percentuale all'importo dell'attivo medio dell'impresa, risultante dagli ultimi tre bilanci o dichiarazione dei redditi e che varia dal 5% per attivi fino a 100.000,00 euro allo 0,002% per attivi che eccedono i 1.300.000.000,00. Compenso che in ogni caso non può essere inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.



d) Misure cautelari e protettive


L’istituto della composizione negoziata della crisi introdotto con il d.l. n. 118/2021, contempla una serie di misure incentivanti con effetti premiali. In particolare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del d.l. in argomento, è consentito all’imprenditore che presenta l’istanza per la nomina dell’esperto, di chiedere l’applicazione di misure protettive del suo patrimonio. Con la richiesta di cui all’art. 6, co. 1, l’imprenditore, nel rispetto del procedimento previsto dall’art. 7, deve depositare contemporaneamente a mezzo ricorso al Tribunale competenze territorialmente, la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese. Pertanto, solo dal giorno di pubblicazione (efficacia dichiarativa), i creditori, non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti attribuibili all’attività d’impresa (efficacia sospensiva). Una considerazione a parte va fatta sui pagamenti. Il legislatore, non ha vietato i pagamenti, effetti preclusivi che ordinariamente conseguono alla sospensione delle procedure esecutive e/o cautelari, in applicazione del principio della par condicio. Questo perché, nel nuovo istituto in esame, l’imprenditore non viene escluso dalla gestione dell’impresa, conservando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Unica circostanza che si potrebbe verificare, è quella in cui l’imprenditore nel compimento delle sue condotte nella gestione, può trovarsi in dissenso con l’esperto nell’effettuare operazioni di pagamenti non coerenti con lo stato delle trattative con il piano di risanamento. In questo caso, tale dissenso, inciderebbe sul regime delle possibili azioni revocatorie ex art. 2901, c.c.


I principali effetti premiali possono essere così riepilogati:

· la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari;

· l’esenzione dell’imprenditore dai reati ex artt., 216, comma 3, e 217 della legge fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative;

· la sospensione dagli obblighi di ricapitalizzazione e cause di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale sociale;

· l’esonero da revocatoria per gli atti compiuti in coerenza con le trattative e secondo gli obiettivi di risanamento;

· le sanzioni tributarie ridotte e possibilità di rateizzare le imposte dovute ma non versate in 72 rate;

· la definizione di un accordo che genera gli stessi effetti di un piano di risanamento, senza necessità di attestazione;

· la possibilità di stipulare accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 -bis, septies, novies, della legge fallimentare come novellata dal medesimo decreto;

· proporre in alternativa domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o di accedere alle atre procedure concorsuali o alternative di fallimento;

· autorizzazione del tribunale e rinegoziazione dei contratti meritevoli di preservare la continuità aziendale, ex art 10 del Decreto e conservazione degli effetti ex art. 12 del Decreto.


Unitamente al ricorso ex art. 7, per consentire al Tribunale di svolgere le opportune verifiche al fine di valutare le condizioni in cui versa l’imprenditore che chiede la concessione delle misure cautelari e protettive, l’imprenditore ai sensi del comma 2, art. 7, deve depositare:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.


Il comma 3, prosegue stabilendo che Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.


Si segnala, in aderenza alle previsioni della direttiva comunitaria n. 1023/2019, c.d. Insolvency, la particolare procedura di carattere innovativo, che prevede la possibilità per l’imprenditore, sentito l’esperto, di chiedere a tutela dei propri diritti, la limitazione degli effetti delle azioni intraprese da alcuni determinati creditori, o a categorie di creditori. In questo modo, con la limitazione degli effetti protettivi e cautelari, si evita di colpire tutto il ceto creditorio, circoscrivendo tali effetti solo ai creditori dissenzienti o che si sono posti in una posizione di antagonismo e trasversali rispetto agli obbiettivi del piano di risanamento. Inoltre, le misure protettive, una volta concesse, possono essere revocate dal Giudice in ogni momento, se appaiono sproporzionate rispetto all’eventuale pregiudizio che possono arrecare ai creditori.



e) Misure premiali


In analogia a quanto previsto nel nuovo Codice della Crisi (art. 25), la cui entrata in vigore è stata nuovamente rinviata con le modalità sopra specificate, anche l’accesso alla c.n.c. è caratterizzata da misure premiali di carattere fiscale e previdenziale.

Infatti, l’art. 14, prevede oltre alla riduzione degli interessi sui debiti tributari calcolati nella misura del tasso legale e alla riduzione delle sanzioni, è prevista ulteriormente la rateazione delle imposte relativamente alle sole somme non ancora iscritte a ruolo, per imposte sul reddito, ritenute alla fonte, IVA ed IRAP.



f) Sospensione degli obblighi di conservazione del capitale sociale


In sede di conversione è stato integralmente sostituito l’art. 8 del D.L. 24.08.2021 n. 118 in forza del quale l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata:

- non si applicano nei suoi confronti l’art. 2446, comma 2 e 3, c.c., l’art. 2447 c.c., l’art. 2482-bis comma 5 e 6, c.c. e l’art. 2482-ter c.c.;

- non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. ed art. 2545-duodecies c.c.;

In buona sostanza, l’imprenditore, con l’istanza con la quale chiede il riconoscimento delle misure protettive, attraverso le modalità di cui all’art. 5, co. 1, del d.l. n. 118/2021, può chiedere altresì che dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese e, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione della stessa, non si applicano nei confronti della sua impresa gli obblighi di cui agli articoli del codice civile di conservazione del capitale e alla sua ricapitalizzazione in caso di perdite. In questo modo, si evitano le conseguenze derivanti da tali condizioni di sottocapitalizzazione, che comporterebbero per l’imprenditore l’obbligo dello scioglimento anticipato e della liquidazione dell’impresa.

Tali misure, sono le stesse già in vigore nella disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito di cui alla legge fallimentare. Tale regola, è altresì confermata dall’art. 20 del nuovo Codice della Crisi.



g) Gestione dell’impresa in pendenza di trattative


La legge di conversione ha altresì modificato l’art. 9, comma 1, del D.L. 24.08.2021 n. 118, relativo alla gestione dell’impresa in pendenza delle trattative. Come è stato già precisato, con questo nuovo istituto della c.n.c., di natura prevalentemente privatistica, l’imprenditore, durante lo svolgimento delle trattative con le parti coinvolte (creditori e enti), conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Con la modifica introdotta con la legge di conversione, viene precisato che nel caso in cui si venga a trovare in stato di crisi, è imposto all’imprenditore di gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Se nel corso della procedura di composizione negoziata dovesse risultare che l’imprenditore è insolvente ma sussistono concrete prospettive di risanamento, la legge di conversione ha specificato altresì che, egli è tenuto a gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori, rimanendo in ogni caso ferme le sue responsabilità. L’imprenditore nel caso di specie, non ha una preclusione assoluta al compimento degli atti straordinari. Tuttavia, nel caso in cui ritenga di procedere con atti gestori straordinari, per effetto del comma 2 dell’art. 9, l’imprenditore ha l’obbligo di informare preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. Con riferimento a tale condotta, il comma 3, dell’art. 9, impone all’esperto che ritiene l’atto potenzialmente pericoloso ad arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, l’obbligo di segnalazione per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Il comma 4, dell’art, 9, prosegue specificando che ove, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria. Pertanto, in questo ultimo caso, quando l’esperto ritiene certo il pregiudizio ai creditori, il livello di segnalazione è superiore, prevedendo l’ipotesi della possibilità di iscrivere la manifestazione del proprio dissenso direttamente nel registro delle imprese. Infine, il co. 5, dell’art. 9, prevede che nel caso in cui all’imprenditore con la domanda della c.n.c., siano state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, (una volta) iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ha un ulteriore obbligo di procedere alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6, al fine di richiedere l’intervento del Giudice per avviare il procedimento della revoca delle stesse misure una volta accertato che esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.



h) Rinegoziazione dei contratti


Un’altra importante novità inserita con la novella in esame, è quella prevista dall’art. 10, comma 1, lett. d), del D.L. n. 118/2021, con la quale l’imprenditore può ottenere dal Tribunale l’autorizzazione a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all' art.2560, comma 2, c.c. (resta fermo l’art. 2112 c.c.). In buona sostanza, viene esclusa la responsabilità solidale per i debiti aziendali.


Nel valutare se concedere o meno l’autorizzazione, il tribunale, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 10 in argomento, dovrà verificare l’esistenza di due presupposti:


a) funzionalità rispetto alla continuità aziendale;

b) funzionalità rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori.


È lapalissiano che, l’uso della congiunzione “e” impone la congiunta ricorrenza di ambedue i presupposti, tra i quali si ritiene non ci sia alcun criterio di tipo gerarchico o di prevalenza che il Tribunale deve tenere in considerazione.

In ordine alla cessione dell’azienda, il legislatore ha aggiunto, in sede di conversione, la previsione in forza della quale il Tribunale deve dettare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti. Con questo, è immaginabile che il Tribunale, preliminarmente al provvedimento di autorizzazione, dovrà avviare un procedimento con la partecipazione dei soggetti coinvolti (creditori), consentendo in questo modo l’instaurazione di un contraddittorio.

Infine, il co. 2, dell’art. 10, ha introdotto la possibilità da parte dell’esperto di incidere sui regolamenti contrattuali in corso. Tale potere di modificazione dei rapporti contrattuali in corso a disposizione dell’esperto, nel caso in cui non trovasse consenso da parte dei soggetti contraenti coinvolti, può essere integrato dal Tribunale che, in questo caso, può essere chiamato in causa direttamente dall’imprenditore. La disposizione normativa prevede testualmente che L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente. Come già evidenziato nelle premesse del presente istituto, emerge in tale ipotesi, la forte pressione proveniente dalle esigenze di emergenza sanitaria provocate dalla pandemia da COVID-2 con ricadute sul sistema economico.



i) Conclusione delle trattative


L’istituto della composizione negoziata della crisi, come è stato precisato, consente all’imprenditore di raggiungere il completamento dell’operazione di ristrutturazione aziendale grazie all’assistenza di un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori.


L’art. 11, del D.L. n. 118 del 2021, convertito con modificazioni in l. n. 147/2021, prevede tre diverse soluzioni tra cui optare.


1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

1) Se l’esito delle trattative è positivo debitore e creditori possono raggiungere l’intesa.

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).

2) Se, invece, non è stata individuata una vera e propria soluzione della crisi, l’imprenditore può all’esito delle trattative, concludere un accordo di ristrutturazione, ora anche nelle modalità agevolata e ad efficacia estesa.


2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

3) Infine, se l’imprenditore non ha effettivamente i mezzi per portare a termine un processo di ristrutturazione è possibile in alternativa, attivare l’istituto del concordato liquidatorio semplificato.


3. L'imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;

b) all'esito delle trattative, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;

c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.



Concordato Semplificato


a) Cenni sul nuovo istituto

Come evidenziato nel paragrafo precedente, l’art. 11 del d.l. n. 118/2021, ha introdotto come possibile procedura da utilizzare ad esclusiva iniziativa del debitore è il concordato semplificato, che non è una nuova figura di concordato autonomo cui il debitore possa accedere liberamente, ma una procedura utilizzabile, solo come sbocco della composizione negoziata nel caso in cui le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni (art. 18).


Come detto, l’istituto costituisce un’innovazione rilevante. L’introduzione, anche in questo caso, è scaturita dalla particolare situazione della crisi pandemica, nonché dalla necessità avvertita da tempo, di disporre di uno strumento flessibile che consenta di ottenere il risultato della liquidazione del patrimonio di una impresa in crisi, senza attendere i tempi morti che spesso conducono ad una crisi irreversibile. L’istituto già esistente nel nostro ordinamento in ambito fallimentare è previsto dall’art. 160, ultimo comma, che disciplina la proposta di concordato liquidatorio stabilendo che i creditori chirografari siano soddisfatti almeno nella misura del 20% (percentuale non prevista nel concordato in continuità aziendale). Si ritiene interessante segnalare che nel Codice della Crisi, anche se è stata differita la sua entrata in vigore, la proposta di concordato liquidatorio deve prevedere non soltanto la soddisfazione del 20% dei crediti chirografari, ma anche un soddisfacimento maggiore di quello potenziale in caso di liquidazione concorsuale, almeno nella misura del 10%.


Con il d.l. n. 118/2021, il legislatore introducendo il concordato semplificato, ha di fatto ritenuto che le condizioni previste dalla normativa esistente in materia di crisi d’impresa, fossero troppo rigorose a fronte della situazione ingenerata dalla pandemia ed ha pertanto previsto la possibilità per il debitore di proporre un concordato liquidatorio, le cui uniche condizioni sono che:

a) la composizione negoziata si sia conclusa senza che sia stato raggiunto un accordo con i creditori e senza che il debitore abbia potuto proporre un accordo di ristrutturazione. Spetta all’esperto dichiarare che queste soluzioni, che, come abbiamo visto, sono disciplinate dall’art.11, commi 1 e 2, del D.L. non sono praticabili;

b) che la proposta di concordato rispetti l’ordine delle cause di prelazione e che il piano di concordato sia fattibile;

c) che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e che quindi i creditori non vengano a percepire meno di quanto potrebbero ottenere in caso di fallimento;

d) che sia assicurata un’utilità , non necessariamente in denaro, a ciascun creditore.

L’assenza di pregiudizio per i creditori consente il sacrificio del diritto di voto e nel contempo tutela il diritto di credito quale diritto assoluto, così` come riconosciuto dalla giurisprudenza della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.


Le peculiarità del nuovo concordato liquidatorio sono rappresentate;

1) dalla mancanza della fase di apertura della procedura con il conseguente potere di delibazione dell’ammissibilità della domanda da parte del Tribunale

2) dalla previsione che i creditori non votino (c.d. concordato coattivo) e che l’approvazione della proposta dipenda soltanto dall’omologazione del Tribunale, ferma restando la possibilità per i creditori di proporre opposizione all’omologazione.

La natura coattiva di questo particolare strumento concordatario, dovuta alla circostanza di non far votare i creditori, aggiunta al fatto che l’accesso al concordato liquidatorio sia possibile soltanto in caso di esito negativo delle trattative instaurate in sede di composizione negoziata, conferisce all’imprenditore nella fase delle trattative, un potere senza precedenti.


Infatti, tale posizione di favore, comporta nei confronti dei creditori, la loro consapevolezza che all’esito negativo della procedura di composizione negoziata della crisi, l’imprenditore potrà liberarsi delle sue obbligazioni con un concordato liquidatorio nel quale deve rispettare soltanto le cause di prelazione e che non lo vincola a riconoscere ai creditori più di quanto essi potrebbero ottenere in caso di fallimento (convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria concorsuale). Il legislatore ha voluto così sminuire le attese dei creditori molto spesso accompagnate da pretese eccessive nei confronti del debitore.



b) Procedura di liquidazione del patrimonio

Per le operazioni di liquidazione, l’art. 19, del d.l. n. 118/2021, prevede da parte del Tribunale la nomina del liquidatore, in analogia a quanto previsto nel concordato concorsuale e nella liquidazione del patrimonio di cui alla L. n. 3/2012.


L’imprenditore che non ha potuto completare con esito positivo la soluzione della crisi con modalità negoziata, anche con il concordato semplificata potrà accedere alla cessione della propria azienda. Il legislatore ha introdotto una particolare disciplina favorendo l’esecuzione della vendita in tempi ravvicinati, anche rispetto alla soluzione delle offerte concorrenti disciplinate dagli artt. 163, l.f. e 93 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza. In questo caso l’imprenditore, potrà ottenere gli stessi effetti che avrebbe potuto ottenere con la cessione d’azienda nella fase della composizione negoziata con modalità di cui all’art. 10, del d.l. n. 118/2021, già sopra accennate.


In particolare, l’art. 19, comma 2, del D.L. dispone che, quando il piano di liquidazione concordatario comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, vi dà esecuzione. Alla vendita si applicano gli artt. da 2919 a 2930 c.c., con la conseguenza che si tratta a tutti gli effetti di un’esecuzione forzata. Viceversa, nell’ipotesi in cui il piano concordatario preveda che l’offerta debba essere accettata prima dell’omologazione, all’offerta dà esecuzione l’ausiliario nominato dal Tribunale ai sensi dell’art. 68 c.p.c., previa autorizzazione da parte del Tribunale stesso, dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato.


Per quanto detto, la procedura regolata dagli artt. 18 e 19 del d.l. in esame, ha natura liquidatoria, anche se in verità, la possibilità della cessione d’azienda può configurare un’ipotesi di continuità indiretta e per questo, secondo la disciplina del concordato previsto dalla legge fallimentare, essere ritenuto una delle forme di concordato in continuità, aggiungendosi a quella diretta.



c) Presentazione della proposta


La proposta di concordato semplificato va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esperto della relazione finale a conclusione dell’incarico. Alla proposta debbono essere allegati il piano di liquidazione e i documenti indicati dall’art. 161, comma 2, lett. da a) a d), l.f.. La domanda è presentata al Tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Il ricorso è comunicato al P.M. e pubblicato dal cancelliere nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla sua presentazione. Dalla data della pubblicazione del ricorso si applicano gli artt. 111, 167, 168 e 169 l.f. con riferimento:

1) alla graduazione dei crediti ed alla disciplina della prededuzione,

2) allo spossessamento attenuato dell’imprenditore,

3) alla sospensione delle azioni esecutive,

4) alla cristallizzazione della massa passiva,

5) all’inopponibilità delle formalità non iscritte.


Il Tribunale valuta la ritualità della proposta, acquisita la relazione finale e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.



d) Nomina dell’ausiliario


Con decreto nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c.. Semplificando, si può arrivare a sostenere, in analogia con quanto disciplinato con la legge fallimentare nel concordato principale, che l’ausiliario assume lo stesso ruolo di vigilanza svolto dal commissario.



e) Procedura per l’omologazione


Con il medesimo decreto di nomina dell’ausiliario, il Tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale dell’esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco che questi deve depositare, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell’udienza per l’omologazione.


Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell’udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata. L’opposizione spetta ad ogni creditore, diversamente da quanto prevede per il concordato preventivo l’art. 180, comma 4, l.f., che la consente, in difetto di classi, soltanto ai creditori chirografari dissenzienti che rappresentino almeno il 20% dei crediti. E’ proprio la possibilità concessa ad ogni creditore con l’opposizione, che si ritiene si possa bilanciare il non voto dei creditori preliminarmente alla esclusiva libertà del debitore di introdurre il concordato semplificato.


Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto è pubblicato a norma dell’art. 17 l.f. ed è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 183.

Principali anticipazioni del Codice della crisi


L’art. 20 del D.L. n. 118/2021 è rubricato nel seguente modo: Modifiche urgenti al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, alla Legge fallimentare.

Come già sopra specificato nelle premesse, anche in questo caso, l’aggettivo “urgenti” trova fondamento nella presa d’atto da parte del Legislatore che, consapevole della necessità di differire l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, in ragione della pandemia e dei suoi effetti sull’economia, è altrettanto necessario e urgente, in alcuni casi di anticiparne gli affetti.


a) Cram down fiscale e contributivo


In particolare, tra le altre, si segnala la modifica apportata all’art. al testo dell’art. 180, comma 4, l.f. nel periodo aggiunto dall’art. 3 del Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito con L. n. 11/11/2020, n. 248), in materia di c.d. cram down. Per effetto di tale modifica, anche in ambito di concordato preventivo, l’istituto del cram down così come modificato (possibilità da parte del Tribunale di omologare il concordato anche i assenza di adesione da parte degli Enti – amministrazione finanziaria e previdenziale), avrà effetto dal 26 agosto 2021 ed al sussistere delle altre condizioni previste dalla legge (decisività e convenienza) ogni qual volta l’ente pubblico non aderisca alla proposta di trattamento del credito tributario-contributivo.


b) Accordi di ristrutturazione dei debiti


Anche nelle ipotesi di accordi di ristrutturazione dei debiti, il legislatore è intervenuto sul quarto comma dell’art. 182-bis, chiarendo che l’adesione dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali deve pervenire non oltre novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento. La mancata adesione configura, come esplicitato nella Relazione illustrativa, un’ipotesi di silenzio-diniego che può pertanto essere superato dal Tribunale ove non ne derivi un trattamento deteriore per il creditore rispetto alla liquidazione fallimentare.


c) Estensione del termine e improcedibilità


Inoltre, con l’art. 22 viene stabilita l’estensione del termine di cui all’art. 161, decimo comma, l.f., prevedendo che alla cessazione dello stato di emergenza COVID, e dunque attualmente sino al 31 dicembre 2021, il termine per la presentazione del piano nelle procedure con riserva sia compreso tra 60 e 120 giorni anche quando pendano istanze per la dichiarazione di fallimento. Tale termine è inoltre prorogabile, per giustificati motivi, di ulteriori 60 giorni.


Infine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.L. sono dichiarati improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo in continuità ai sensi dell’art. 186-bis l.f. che sia stato omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. Anche in questo caso, si tratta di un’ulteriore norma di natura emergenziale che tiene conto della difficoltà di esecuzione dei piani di concordato a fronte della crisi pandemica, accordando un certo lasso di tempo all’imprenditore per porre rimedio alla situazione di particolare difficoltà, provocate dagli inevitabili riflessi dell’emergenza sanitaria sul sistema economico.



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