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Circolare n. 3/2021 – DL Sostegni bis n.73/2021 del 25 maggio 2021

è stato pubblicato in GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021- il DL Sostegni bis n.73/2021.




Con la presente circolare riportiamo le principali misure fiscali varate.


• CONTRIBUTI E RISTORI

La misura si articola su 3 componenti:


1. La replica del precedente contributo previsto dal primo decreto Sostegni per i titolari di partita Iva che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020; Il soggetto che ha ricevuto il precedente contributo del DL Sotegni, riceverà un contributo dello stesso importo.


2. Una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;


3. La terza componente che si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e 2021. Una sorta di conguaglio “perequativo” al ricorrere di certe condizioni.


Questa terza componente, è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Si precisa che verrà inviata una informativa a tutti i clienti dello studio sull’esito dell’istruttoria che verrà fatta per valutare se la Vostra attività può usufruire del nuovo fondo perduto nonché sulle modalità di accesso a tale fondo.



• CARTELLE ESATTORIALI

Il DL Sostegni prevede l’allungamento del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti dalle cartelle di pagamento relative alle entrate tributarie e non emesse dagli agenti della riscossione. In particolare, viene spostata dal 30 aprile al 30 giugno 2021 il termine finale della sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 31 luglio 2021 (cadendo di sabato, il termine ultimo slitta a lunedì 2 agosto) ovvero, qualora il contribuente non sia in grado di ottemperare al pagamento in un’unica soluzione, lo stesso potrà, entro lo stesso termine, presentare istanza di rateizzo ex art. 19 DPR 602/73.


Resteranno validi, però, gli eventuali provvedimenti adottati o gli adempimenti svolti dall'Agenzia della Riscossione tra il 1° maggio 2021 e l'entrata in vigore del decreto 26/05/2021.




• ACCESSO AL CREDITO E LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;




• RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Sostegni bis ripristina la disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili oggetto di procedure concorsuali. In particolare, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali è consentito di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione. Inoltre, viene previsto che le disposizioni che anticipano le variazioni in diminuzione per crediti non riscossi vantati nei confronti di soggetti coinvolti in procedure concorsuali, si applichino nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a tali procedure successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.



• CREDITO SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Per favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, la bozza del DL Sostegni bis contiene un nuovo tax credit sanificazione per i mesi da giugno ad agosto 2021.

Importo del credito è pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta si utilizza in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

Le spese ammesse sono quelle relative alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;


• la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;


• l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;


• l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;


• l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai predetti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;


• l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.




• VERSAMENTO CONTRIBUTIVI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI AUTONOME SPECIALI

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (gestione artigiani e commercianti) con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.




• ACQUISTO PRIMA CASA

Anche all’esito della pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale, si confermano le informazioni pubblicate sul nostro sito (www.studiocarisi.it) sull’argomento in esame.

Infatti, per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, il DL prevede agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa di abitazione” da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato.

In particolare, per le domande presentate fino al 30 giugno 2022, dagli over 36 in possesso di un ISEE non superiore a 40 mila euro, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale.

Inoltre, i giovani acquirenti sono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. Nel caso in cui il giovane sia tenuto a corrispondere l’Iva, allo stesso viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione dall’Irpef dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto o utilizzato in compensazione.


Sperando di aver fatto cosa gradita, lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.


Cordiali saluti

Studio Carisi Consult

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