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Proroga 'Bonus Vacanze' 500 euro 2021/22 - Come ottenerlo

Il ‘Bonus Vacanze' è stato introdotto dal D.L. n. 34/2020, art. 176 e offre un contributo fino a 500 euro da utilizzare in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

Il bonus era stato introdotto per il periodo 1º luglio 2020 - 31 dicembre 2020 e doveva pertanto essere richiesto entro il 31 dicembre 2020 secondo le regole dettate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020.


Con l’approvazione in via definitiva del Decreto Sostegni bis, sono state apportate le seguenti modifiche:

– la durata del bonus vacanze è prorogata fino a giugno 2022;

– il voucher può essere ceduto alle agenzie di viaggio, in modo da poter prenotare e pagare direttamente in agenzia il soggiorno.





La proroga riguarda solo chi ha già presentato domanda al 31 dicembre 2020.

Le ragioni per le quali è stata decisa la proroga di ulteriori sei mesi per usufruire di uno sconto durante le vacanze nascono dal residuo delle risorse finanziarie originalmente stanziate, che sono in parte rimaste inutilizzate creando in questo modo un avanzo economico sulla voce di spesa.

Oltre alla proroga al mese di giugno 2022, le modifiche apportate dal Decreto Sostegni bis prevedono la possibilità di cedere il bonus alle agenzie di viaggio o tour operator. Di conseguenza, sarà possibile usufruire del bonus vacanze non solo negli hotel, agriturismo e B&B, ma anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator.

In questo modo, tali soggetti assumeranno direttamente la titolarità del credito d’imposta e non saranno più solo meri intermediari.

La possibilità di usufruire del bonus vacanze è unica e non si potrà ottenere il frazionamento della somma.

Il credito è utilizzabile per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è sostenuta; e per il 20% sotto forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi che verrà presentata dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale, scontrino o ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.

Nel caso in cui la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione ovviamente spetterà a quest’ultimo solo nell’ipotesi in cui risulta appartenere al medesimo nucleo familiare ISEE. Possono accedere al bonus solo le famiglie con ISEE fino a € 40.000,00.


Il bonus spetta nella misura massima di:

– 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;

– 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;

– 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il contributo non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero.


Quali sono le modalità per richiederlo

La richiesta per usufruire del bonus può essere effettuata da un componente del nucleo

familiare che sia in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica.

L’accesso avviene attraverso un’applicazione per smartphone denominata App IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che effettua la verifica della sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito della verifica.

Se la verifica è positiva, l’applicazione in automatico genera un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

I codici possono essere utilizzati anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di un’agenzia di viaggi o di un tour operator: l’intermediario in questo caso, comunicherà al fornitore del servizio turistico il codice, unitamente al codice fiscale di colui che risulta intestatario della fattura e all’importo del corrispettivo dovuti; in tal modo tutti questi dati potranno essere inseriti, dal fornitore, nell’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

Con la stessa procedura web il fornitore dichiara di essere un’impresa turistico - ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Una volta che la procedura si è conclusa positivamente, l’operazione non può essere annullata e l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può più essere fruita da nessun componente dello stesso nucleo familiare, anche se vi è un importo residuo non utilizzato.


Con quali modalità si utilizza lo sconto

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con Mod F24, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto.

Il codice tributo da utilizzare nel Mod. F24 è ‘‘6915’’ denominato ‘‘BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico - ricettive. Agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto - art. 176 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34’’.

Il credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del Mod. F24.

Il credito di imposta può anche essere ceduto:

– a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi;

– ad istituti di credito e altri intermediari finanziari;

– alle agenzie di viaggio.


Per altre informazioni, contattaci attraverso i nostri social qui, o mandandoci una email qui.


Cordiali saluti


Studio Carisi Consult

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