La Suprema Corte, con Ordinanza n. 3865, del 12/11/2020, ha statuito che sconta l’IRAP l’avvocato che corrisponde ad un proprio collaboratore compensi per attività continuativa, nell’ipotesi in cui tale collaboratore sia anche lui un avvocato in quanto le prestazioni svolte non rientrano tra quelle esecutive di mera segreteria.
Si ricorda che le Sezioni Unite con Sent. N. 20796/2017, n. 9786/2018 (ex multis), hanno stabilito quali siano i requisiti dell’autonoma organizzazione, precisando tra gli altri, che nel caso di professionista l’autonoma organizzazione, sussiste nel caso in cui i compensi pagati a fronte di prestazioni rese da un altro professionista si innestano nell’attività propria del professionista erogante, implementandone la produttività e integrando in questo modo il presupposto impositivo dell’IRAP; viceversa, non rilevano ai fin iRAP, quando tali prestazioni siano pertinenti ad attività differenti, che di fatto restano estranee al perimetro dell’attività propria del professionista erogante. Da quanto precisato, la conferma da parte della Suprema Corte della pronuncia di merito a favore dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente assoggettamento ad IRAP dell’avvocato.
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